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Le interdittive antimafia evocate da Cantone: scure che colpisce senza regole

SONO EMESSE DAI PREFETTI SENZA CONTRADITTORIO. NEL 2018 SONO STATE IL 300% IN PIÙ DI 5 ANNI FA

LUIGI M. D’ANGIOLELLA*

L’attuale lettura della cosiddetta “interdittiva prefettizia antimafia” ai sensi del decreto legislativo 159 del 2011 ( il cosiddetto Codice Antimafia) sta portando a conseguenze che probabilmente travalicano le stesse intenzioni del legislatore.

Si tratta, come è noto, di atti amministrativi di competenza prefettizia, emessi senza contraddittorio e dunque avendo come sola alternativa il ricorso al Tar. Due giorni fa, audito dalla commissione parlamentare Antimafia, il presidente dell’Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone ha rilevato come l’adozione delle interdittive abbia conosciuto un incremento esponenziale: nel 2018 se ne sono contate 573, addirittura il 300% in più rispetto al dato del 2014, quando ne furono emesse “appena” 122. Tali atti amministrativi spesso si fondano non su sentenze o provvedimenti di Tribunali, ma su semplici indizi provenienti dalla polizia giudiziaria e collegati, per esempio, a un controllo casuale, a una parentela scomoda o a una operazione societaria non chiara.

L’interpretazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato che sta colorando queste norme è divenuta rigidissima, al limite della insindacabilità, per l’ampia discrezionalità riconosciuta al prefetto, e rappresenta una indubbia compromissione di valori costituzionali.

UN VERO ERGASTOLO AMMINISTRATIVO

Intanto l’ampia latitudine di tali provvedimenti fa sì che essi impediscano ogni tipo di rapporto con la pubblica amministrazione, e cioè non solo appalti o sovvenzioni economiche, ma finanche il rilascio di un permesso di costruire o una “Scia”. La recente sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria numero 3 del 2018 ha affermato addirittura che gli effetti del giudicato di per sé intangibile — sono sospesi in presenza di un’interdittiva, argomento che ha creato notevoli discussioni sul piano del rispetto dei principi dell’Ordinamento.

L’affermazione secondo cui l’interdittiva antimafia è un vero e proprio “ergastolo amministrativo”, quindi, non è esagerata visti gli effetti che produce, la sostanziale staticità del provvedimento, fino al ( rarissimo) annullamento giurisdizionale oppure al ( ancora più raro) riesame del Prefetto.

Al di là delle conseguenze sull’attività economica, è enorme il disvalore sociale che colpisce una persona o un’azienda quando si subisce un’interdittiva prefettizia, al punto tale da rimanerne vittima in qualsiasi contesto commerciale, ambientale, finanche quando raramente si esce vittoriosi in un ricorso. Una macchia indelebile.

Oltre alla libertà di impresa, l’interdittiva prefettizia tocca dunque anche ulteriori valori costituzionali della persona che riguardano onore, dignità e la stessa agibilità sociale. Si tratta di una frattura che colpisce anche i familiari, il cognome o il marchio della ditta.

Sono numerosi i casi di abbandono delle attività solo per far scomparire il nome; di familiari di interdetti che solo per appartenere a quel contesto, emigrano o decidono di cambiare mestiere. Oppure di persone che — più raramente per fortuna — arrivano a gesti estremi, come la recente cronaca ha purtroppo registrato.

Questa forte limitazione che pone la giurisprudenza amministrativa, dunque, appare ai più estremizzante, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di aziende di persone che sono incensurate, che subiscono pregiudizio da antichi o precedenti rapporti spesso inconsapevoli, o da parentele scomode o ritenute tali o peggio divenute tali.

Pur nella consapevolezza che la materia delle infiltrazioni mafiose è assai delicata, per l’abilità di certi ambienti a nascondersi in aziende apparentemente sane, la dilatazione di tale concetto e la discrezionalità quasi assoluta che gode il Prefetto di fatto stanno colpendo imprenditori anche senza alcun riscontro serio e probante di tali infiltrazioni, e senza che mai queste persone, messe ai margini, possano provare la loro estraneità in un vero e giusto processo penale, perché quasi mai, all’interdittiva prefettizia, segue poi un’indagine delle Procure, anche quando le accuse dei Prefetti sono apparentemente gravi.

TIMIDI SPIRAGLI DALLE ORDINANZE

Voci critiche alla rigida giurisprudenza del Consiglio di Stato incominciano a sentirsi. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ( anch’esso giudice di ultima istanza ma solo per la Sicilia, terra certo ove il fenomeno è sentito), in diverse recenti sentenze, con richiamo ai principi costituzionali — ed anche alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo “De Tommaso c/ Italia” del 23.2.2017 che ha affrontato il tema — ha invece, sia pur con cautela, indicato una strada per un esercizio giurisdizionale più pregnante e garantista ( da ultimo si veda ordinanza numero 53 del 21.1.2019, presidente De Nictolis).

L’INCOSTITUZIONALITÀ INVOCATA DAL FORO

In tale contesto va pure segnalato l’intervento della Corte costituzionale ( sentenza 24/ 2019) che ha dichiarato illegittime costituzionalmente alcune norme del Codice antimafia in tema di misure di prevenzione penali, perché non avevano il cosiddetto “grado di prevedibilità”. Tali principi sarebbero applicabili in molte fattispecie di interdittive antimafia, dove il grado di prevedibilità della condotta ( ad esempio, di molti anni addietro) è di fatto inesistente. Ma le questioni di costituzionalità sollevate dagli avvocati, ad oggi, non hanno trovato ingresso.

È evidente che tutto questo non può reggere.

Abbiamo forti contrasti giurisprudenziali tra le sezioni del Consiglio di Stato ed il Consiglio di Giustizia Siciliana che però ad oggi non hanno trovato alcuna sintesi coerente.

I segnali che arrivano dalla Corte costituzionale non hanno riguardato l’interdittiva prefettizia, ancorandosi a una passata giurisprudenza che oggi dovrebbe essere rivista. Come detto, peraltro, quasi sempre la cosiddetta infiltrazione o il tentativo di infiltrazione di ambienti criminali sono indiziari e indiretti, e i destinatari di tali atti anche per dichiarazioni della stessa Prefettura, non sono quasi mai direttamente collusi. E così il meccanismo del “tentativo di infiltrazione mafiosa” colpisce, a catena, più aziende, famiglie, dipendenti, aziende collegate, aziende che hanno rapporti con quelle interdette.

Si impone quindi una rimeditazione del sistema, in attesa di una auspicata pronuncia della Corte costituzionale che ad oggi non si intravede, o almeno una presa di coscienza.

Tutto ciò sta avvenendo — ed è l’aspetto più indicativo — senza che si sia minimamente limitato e tanto meno debellato il fenomeno mafioso nell’economia, che evidentemente va ben al di là delle indagini approssimative dei Prefetti e supera agevolmente i controlli, mentre le piccole imprese sono bersaglio più facile, se l’indizio o il sospetto vengono coperti dall’ampia discrezionalità concessa dalla giurisprudenza al Prefetto ( e non dalla norma in sé) o peggio passa una sorta di “diritto alla paura” che compromette ogni serio valore costituzionale.

* avvocato, presidente della Camera campana degli avvocati amministativisti e consigliere della “Unaa”

DISTRUGGONO IMPRESE, PER LO PIÙ PICCOLE, A PARTIRE DA UNA SEMPLICE PARENTELA. LA LORO ADOZIONE È ORMAI LASCIATA ALLA TOTALE DISCREZIONALITÀ DEGLI UFFICI IN VIRTÙ DI UNA GIURISPRUDENZA SEMPRE PIÙ RESTRITTIVA

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